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Caso di Graziano Stacchio: una precisazione

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Tutti abbiamo letto la notizia, abbiamo potuto ascoltare le dichiarazioni dell’eroico Graziano Stacchio e dalla sua voce abbiamo percepito l’enorme frustrazione psicologica che sta vivendo. Posso comprenderlo meglio di tanti altri, dato che mi sono trovato in situazioni analoghe per ben due volte. Vi garantisco che uccidere un essere umano è qualcosa di profondamente innaturale, ti sconvolge la vita, facendoti cadere in uno stato di confusione. Ho letto che Graziano risulta indagato per eccesso colposo di legittima difesa e ho constatato la reazione della vostra comunità, posso comprendere anche questo, sempre a causa della mia esperienza, ma vorrei tentare di spiegare ciò che sta accadendo. L’iscrizione nel registro degli indagati potrebbe sembrare una persecuzione e potrebbe innescare una reazione popolare, come questa, che si leva giustamente a difesa di quello che è ritenuto l’elemento debole di una ingiustizia. Invece, alla base del provvedimento della Procura competente, si rileva la volontà di garantire un soggetto che, come in questo caso, diventa parte di un contesto Criminogeno. Il provvedimento consente all’indagato di poter ad esempio nominare un consulente tecnico per tutelare, eventualmente, un suo diritto minacciato. Come in ogni caso che coinvolge la giustizia penale, anche in questo dovranno essere condotte delle indagini che si spera possano portare quantomeno alla verità giudiziaria. È molto probabile a mio avviso che presto il bravo benzinaio, pur restando nel contesto processuale, possa divenire parte offesa del reato, mentre la sua condizione di persona sottoposta alle indagini molto probabilmente sarà archiviata. [E qui sta il nodo, ndr.] I fatti comunque portano ad una riflessione giuridica e suggeriscono un ragionamento sulla di giustificazione scriminante prevista dall’art. 52 del Codice Penale, la legittima difesa. Sono un sociologo e criminologo, non certo un giurista puro, quindi mi limito a tentare di comprendere le trasformazioni della società. Le continue minacce e le aggressioni predatorie, spingono i membri della comunità all’esasperazione. La comunità, nel tentativo di opporre una giusta difesa ai legittimi diritti, tende ad indirizzare la propria rabbia verso determinati soggetti, rischiando di maturare concetti pregiudizievoli verso una determinata categoria di soggetti che ritiene fonte di minaccia. Nel contempo anche le aggressioni hanno assunto una consistenza più marcata e l’uso delle armi, anche quelle da guerra, sono più frequenti, come frequenti sono le partecipazioni di criminali provenienti dall’estero con una spiccata preparazione “militare” acquisita nei Paesi di provenienza, ma ciò non è una costante. La criminalizzazione di intere categorie di soggetti, in senso etnico, è sbagliata e deve essere sempre evitata. Bisogna invece adeguare ai tempi alcuni strumenti giuridici che possano consentire al cittadino di potersi difendere, o di poter difendere un terzo, qualora venga subita una aggressione. L’uso delle armi per legittima difesa per il cittadino comune non è espressamente codificato quale esclusione della punibilità tra le cause di giustificazione, come invece avviene per il P.U. , così come previsto dall’art. 53 C.P. . (uso legittimo delle armi). Il rischio di incorrere , come nel caso in esame, in un presunto eccesso di legittima difesa, è frequente in quanto le “cause di giustificazioni” si differenziano appunto nell’impianto normativo. Nell’art 52 del C.P., che prevede la legittima difesa, anche se è ammessa la reazione per salvaguardare il diritto di un terzo, esistono delle determinate condizioni, o requisiti, come peraltro anche nel seguente art. 53. Affinché si possa parlare di legittima difesa è necessario che: 1) L’oggetto dell’aggressione deve essere un diritto. Come ad esempio il diritto inalienabile alla integrità fisica. 2) La violazione o minaccia allo stesso (diritto) deve essere ingiusta, cioè contraria all’ordinamento. La sottrazione di un bene legittimamente posseduto. 3) Nel momento in cui si pone in essere la reazione è indispensabile che il pericolo sia attuale. Non sono ammessi ad esempio inseguimenti vendicativi. 4) La reazione deve essere necessaria, cioè non è possibile fare altrimenti. Non vi deve essere alcuna alternativa, nessuna via d’uscita; l’unico modo per salvaguardare un legittimo diritto è quello di reagire mediante l’uso della violenza. 5) La reazione deve essere proporzionata all’offesa. Dovrà essere calcolata la potenzialità offensiva, come ad esempio sparare verso un ladro disarmato, non escluderà certo la punibilità. Nel caso del signor Graziano, l’informazione di garanzia, è relativa ad un ipotetico eccesso di legittima difesa, ovvero, la presunta o eventuale mancanza di uno dei presupposti sopra elencati. Non conoscendo gli atti e basandomi solo sulle ricostruzioni di cronaca, sembra che nel caso specifico esistono tutti gli elementi per giustificare la reazione del brav’uomo. Ciò che manca nell’impianto di legge, che avrebbe potuto definitivamente sgombrare ogni dubbio, è un elemento che invece è contenuto nell’articolo 53 (uso legittimo delle armi da parte del P.U.). Tra gli elementi scriminanti il legislatore ha voluto inserirne uno specifico: l’impedire la consumazione di alcuni delitti, tra i quali, appunto, la rapina a mano armata. È una prerogativa che spetta unicamente ai P.U., ( o a coloro che agiscono su impulso o incarico del P.U.) ai quali opportunamente ed esclusivamente è demandata la sicurezza pubblica. Pur ritenendo legittimo il concetto di esclusività della Forza Pubblica nelle azioni di contrasto alle attività delinquenziali, le condizioni contingenti e storiche , possono consentire l’estensione di tale diritto/dovere anche ai privati cittadini ( ma non a organizzazioni private e solo nell’occasionalità dell’episodio). Come ho già detto non sono un giurista, ma credo che questa potrebbe essere una concreta iniziativa da sottoporre a chi meglio di me saprà tradurre un concetto profano in impianto legale. In ultimo vorrei pregare tutti i componenti di questa comunità a non intraprendere iniziative personali e a continuare ad aver fiducia nelle istituzioni e nella società in tutte le sue componenti. Come segno di vicinanza al sig. Graziano, metto a sua disposizione gratuitamente la mia prestazione professionale, qualora necessitasse, anche se spero non ce ne sia bisogno.
Claudio Lojodice
pubblico articolo su pagina fb “Io Sto con Graziano Stacchio”. 

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Di Redazione Elzeviro.eu

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