Perchè nel nostro paese se una persona si ubriaca, si mette alla guida, carica in macchina altre persone, non risponderà mai e poi mai per dolo in caso di incidente, ma sempre per colpa, anche grave, ma pur sempre solo per colpa, e quindi avrà un’incriminazione di minor portata rispetto a un reato compiuto con dolo (volontà e intenzione). L’evento, nel caso di reato derivante da circolazione di veicoli è preveduto, ma si suppone che non sia stato ricercato veramente. Qui già ci sarebbero molte obiezioni da proporre. Ma siccome non c’è il tempo per far valere le opinioni della dottrina in merito, l’introduzione del reato di omicidio stradale si palesa necessaria perchè l’omicidio stradale uscirebbe dalle categorie del dolo e della colpa e dalle pene prestabilite per queste due categorie: l’omicidio stradale sarebbe un reato grave a prescindere dalla supposta colposità insita nello stesso e chi lo compie dovrebbe soggiacere ad una pena importante: finire dietro le sbarre; così come accade nei paesi civili, dove chi si mette alla guida ubriaco marcio conosce anche i rischi che corre e, a mio avviso dolosamente, condivide la possibilità per niente remota di andare a provocare danni a sé e agli altri.
Al di fuori del discorso dell’introduzione del reato di omicidio stradale si obietta alla mia idea di un reato doloso da circolazione di veicoli, che tali reati siano sempre colposi in quanto nessuno salterebbe in macchina per andare a schiantarsi: bene io dico invece che chi salta in macchina ubriaco fradicio o strafatto, sa che potrebbe schiantarsi e non si dovrebbero guardare le statistiche per basarsi sulla dolosità di un atteggiamento simile, ma si dovrebbe guardare la condizione in cui si mette colui che decide di guidare un veicolo in condizioni fisiche impeditive in cui si è coscientemente messo. Non c’è scusa che tenga e vorrei invece invocare l’aggravante della scusa ricercata da parte del reo per esimersi dal reato (art. 92 c.p.). Se l’articolo in questione fosse applicato coerentemente, integrerebbe sempre e necessariamente il dolo.
In un sistema penale ridicolo come il nostro si dovrebbe perlomeno sempre cercare l’incriminazione più grave di fronte a reati che vanno a minare le basi della convivenza civile, come i reati di circolazione derivanti da incapacitazioni volontarie, che a mio avviso sono sempre integrabili implicitamente nella fattispecie di cui all’art. 92: il ricercarsi una scusa nel caso (non remoto) il fatto delittuoso venga in essere. Ebbene, il reato di omicidio stradale dovrebbe essere avulso da qualsiasi considerazione in merito al dolo e alla colpa e dovrebbe colpire ciecamente chiunque si rinvenga ciucco perso al volante.
(La raccolta di firme per l’introduzione di questo reato ha già superato le 50mila. Per aggiungere la tua vai a http://www.omicidiostradale.it)