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Il decreto legge 28 giugno 2013 , n. 76: le novità in materia di lavoro

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Viene istituito, in via sperimentale, nel limite delle risorse stanziate, un incentivo a favore dei datori di lavoro (quindi anche non imprenditori) che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (l?espressione è la stessa usata per gli apprendisti nel D.L.vo n. 167/2011, per cui si ritiene che l?età massima sia 29 anni e 364 giorni) che abbiano uno dei seguenti requisiti (ovviamente, disgiunti tra loro):

a) siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;c) vivano soli con una o più persone a carico;

Le assunzioni che possono avvenire a partire dal 29 giugno 2013, giorno successivo all?entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno e immediatamente operativo), devono essere effettuate entro il 30 giugno del 2015 e comportare un incremento occupazionale netto che viene calcolato secondo un sistema già in uso che prende in considerazione il numero dei lavoratori rilevato ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l?assunzione. I lavoratori a tempo parziale vengono calcolati “pro ? quota” secondo la previsione dell?art. 6 del D.L.vo n. 61/2000.

L?incentivo viene corrisposto per 18 mesi, mediante conguaglio contributivo ed è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650 euro mensili. Se, invece, ci si trova di fronte ad una trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, l?incentivo, sempre nei limiti massimi di 650 euro mensili e con le modalità del conguaglio, viene corrisposto per 12 mesi, sempre che ricorrano le condizioni soggettive riferite ai lavoratori ai punti sopra evidenziati e che la trasformazione comporti un incremento occupazionale, con “esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali il datori di lavoro abbiano già beneficiato dell?incentivo”. Per aver diritto a tale agevolazione il datore di lavoro deve procedere all?assunzione di un altro lavoratore che, peraltro, può non essere in possesso dei requisiti previsti ai punti a), b) e c). La disposizione non parla delle tipologie contrattuali mediante le quali deve avvenire l?ulteriore assunzione.Ai fini del godimento degli incentivi la disposizione rimanda alle condizioni previste dall?art. 4 comma 12 della legge n. 92/2012 .L?incentivo, rispetto al quale l?INPS, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013, emanerà chiarimenti amministrativi ed operativi, adeguando le proprie procedure informatiche, sarà riconosciuto in base all?ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.

Tra le novità principali in materia lavoristica previste dal Decreto rientrano, inoltre, una serie di interventi che vanno ad incidere sui contratti a termine e di somministrazione nonché su quelli di lavoro a progetto, intermittente ed accessorio, nonché sulla procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in riferimento ad alcune modalità di svolgimento del procedimento.

Con riferimento al contratto a termine, risulta particolarmente interessante la previsione dell?abrogazione del divieto di proroga del contratto “acausale”, introdotto come è noto dalla L. n. 92/2012 ( c.d. riforma Fornero) e della riduzione della pausa tra un contratto ed il successivo, che torna alla previsione originaria del d.lgs. 368/2001, e cioè 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, e 20 giorni per quelli superiori a 6 mesi.

Vengono proposte misure straordinarie volte a rilanciare il contratto di apprendistato professionalizzante, rendendo più semplice l?utilizzo di questo contratto da parte dei datori di lavoro. Difatti, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato ?Regioni dovrà adottare delle linee guida volte a disciplinare l?apprendistato professionalizzante per le assunzioni fatte da micro ? piccole e medie imprese anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale  dell?offerta formativa pubblica.

Al contratto a progetto sono state estese le norme volte ad eliminare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”.

di Ilaria Riggio

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Di Gabriele Tebaldi

Classe 1990, giornalista pubblicista, collabora con Elzeviro dal 2011, quando la testata ha preso la conformazione attuale. Laurea e master in ambito di scienze politiche e internazionali. Ha vissuto in Palestina, Costa d'Avorio, Tanzania e Tunisia.

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